Presentata proposta di legge per istituire il Congresso dei Presidenti dei Comites
- 9 nov 2021
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“Serve una riforma coraggiosa e complessiva degli organismi di rappresentanza degli italiani all’estero: non la modifica di qualche comma. Oltre che discutere della riforma dei Comites – un dibattito già avviato alla Camera, in Commissione affari esteri – dovremmo avviare una riflessione anche sul Cgie, il Consiglio generale degli italiani all’estero”. Ne è convinta Elisa Siragusa, deputata eletta in Europa ora nel Gruppo Misto, che annuncia di aver depositato una proposta di legge per l’istituzione del Congresso dei presidenti dei Comites. “Data la presenza dei membri dei Comitati a livello territoriale, oltre che dei parlamentari della Circoscrizione Estero presso Camera e Senato – eletti, in entrambi i casi, direttamente dai nostri connazionali – risulta ormai anacronistico e pleonastico, a mio parere, il ruolo del Cgie”, sostiene Siragusa. Nella proposta di legge, spiega, “propongo quindi di sostituire il Consiglio generale con un organismo più leggero, adatto alle necessità contemporanee: un Congresso dei Presidenti dei Comites; ossia, una riunione annuale, plenaria e territoriale, da svolgersi a Roma, che permetta ai coordinatori Comites di ogni Paese di relazionare la Farnesina sui bisogni, le necessità e i problemi delle proprie comunità”. “Uno strumento – conclude la deputata – che valorizzerebbe maggiormente, inoltre, il ruolo degli stessi Comitati; ciò anche grazie le risorse rese disponibili dall’abolizione del Cgie, che incrementerebbero i fondi ai Comites destinati”. Il testo si compone di 4 articoli, che qui riportiamo. “Art. 1. (Introduzione dell’articolo 6-bis della legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente l’istituzione del Congresso dei presidenti dei Comitati degli italiani all’estero) 1. Dopo l’articolo 6 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è inserito il seguente: « Art. 6-bis. – (Congresso dei presidenti) – 1. È istituito, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Congresso dei presidenti dei Comitati degli italiani all’estero, di seguito denominato “Congresso”. Fanno parte del Congresso, nei Paesi dove sono presenti più Comitati, il coordinatore del Comitato dei presidenti di cui all’articolo 6 e, nei paesi con un solo Comitato, il presidente del medesimo. 2. Ai fini di una migliore conoscenza dei problemi e delle esigenze delle collettività italiane all’estero e della predisposizione dell’azione per tutelarle e per assisterle, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca con cadenza annuale il Congresso per lo svolgimento di una riunione plenaria e di una riunione per ripartizione elettorale. È facoltà del medesimo Ministero convocare ulteriori riunioni ove ne ravvisi la necessità. 3. Le riunioni del Congresso sono convocate con almeno sessanta giorni di preavviso. L’avviso di convocazione contiene l’ordine del giorno della riunione. Entro il trentesimo giorno dall’avviso di convocazione, i coordinatori di ripartizione di cui al comma 5, lettera a), sentiti i coordinatori dei Comitati dei presidenti del proprio ter- ritorio, possono fare pervenire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ulteriori argomenti da inserire nell’ordine del giorno. 4. Le riunioni del Congresso sono presiedute e coordinate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o da un suo delegato, e a esse partecipa il direttore della Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sono inoltre invitati i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero. La partecipazione è assicurata anche mediante collegamento da remoto. 5. Durante le riunioni per ripartizione elettorale: a) è eletto un coordinatore di ripartizione, a maggioranza assoluta. Nel caso nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti; in caso di parità nel ballottaggio, è eletto il più anziano di età. I coordinatori restano in carica ventiquattro mesi; b) ogni membro del Congresso presenta una relazione sulle necessità e sui problemi rilevati nel territorio di sua competenza. 6. Durante la riunione plenaria: a) è presentata al Congresso una relazione da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, o di un suo delegato, sulle questioni concernenti le comunità italiane all’estero; b) possono essere votate proposte e raccomandazioni in merito a iniziative legislative e amministrative dello Stato e delle regioni, ad accordi internazionali e a normative dell’Unione europea concernenti le comunità italiane all’estero. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Congresso. 7. Sono redatti verbali delle riunioni del Congresso. I verbali sono trasmessi alle Commissioni competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nei siti internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei Comitati. 8. Ai membri del Congresso che partecipano alle riunioni previste dal presente articolo spettano il pagamento delle spese di viaggio, rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfetario di importo pari a 200 euro giornalieri per le spese di vitto e di alloggio sostenute. I membri del Congresso hanno diritto, inoltre, alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione”.
Art. 2. (Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368. Soppressione del Consiglio generale degli italiani all’estero) 1. La legge 6 novembre 1989, n. 368, recante l’istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero, è abrogata. Art. 3. (Disposizioni finanziarie) 1. Le risorse destinate al finanziamento del Consiglio generale degli italiani all’estero ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ai capitoli 3106 e 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.
(aise)





























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