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Nella Newsletter del patronato Inas Cisl nel R. U. i requisiti per poter richiedere la pensione


L’ultima Newsletter del patronato Inas Cisl nel Regno Unito offre informazioni sulla pensione anticipata “Quota 102”, prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’Inps, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Di seguito i requisiti.

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata Quota 102 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I soggetti possono richiederla se in possesso, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata Quota 102 può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’Inps, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

“Quota 102” non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata c.d. “Quota 102”. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del patronato Inas Cisl nel Regno Unito. (Inform)

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