La Commissione Esteri avvia l’esame del provvedimento di ratifica dei trattati tra Italia e Uruguay
- 11 ott 2021
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Per la cooperazione giudiziaria in materia penale e sul trasferimento delle persone condannate

Il provvedimento è stato illustrato dal relatore Alessandro Battilocchio (Fi)
ROMA – La Commissione Esteri della Camera dei deputati ha avviato l’esame del provvedimento di ratifica ed esecuzione del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra Italia e Uruguay e di quello sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Uruguay, fatti a Montevideo il 1° marzo 2019.
Ad illustrarne il contenuto il relatore Alessandro Battilocchio (Fi), che segnala che il primo dei due accordi si inserisce nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall’Italia con i Paesi al di fuori dell’Unione europea, con i quali si persegue l’obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace il contrasto della criminalità nel settore giudiziario penale, in particolare con un Paese storicamente legato all’Italia come l’Uruguay. Il relatore sottolinea che l’adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso il settore dell’assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall’assenza di trattati bilaterali e nel contempo dall’evoluzione dell’attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra i due Stati, il cui progressivo intensificarsi favorisce anche lo sviluppo di fenomeni criminali che li coinvolgono entrambi e che richiedono, pertanto, l’approntamento di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collaborazione.
L’intesa prevede che le Parti s’impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali, tra l’altro, la ricerca e l’identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti relativi a procedimenti penali, la citazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali (ad esempio testimoni, vittime, periti), l’acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, l’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni di testimoni, vittime e periti, l’espletamento di ispezioni e l’esame di luoghi e cose, l’effettuazione di perquisizioni e sequestri, il trasferimento temporaneo di persone detenute nell’ambito di un procedimento penale al fine di rendere testimonianza, la confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato, le intercettazioni di comunicazioni e, in generale, “qualsiasi altra forma di assistenza giuridica in materia penale non vietata dalle leggi dello Stato richiesto”.
Coerentemente con i più moderni strumenti di cooperazione internazionale, il Trattato circoscrive l’ambito di operatività del cosiddetto principio della doppia incriminazione ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l’esecuzione di sequestri e confische o di altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi – aggiunge il relatore, – l’assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.
In relazione al secondo Trattato, il relatore ricorda che al momento non vi sono strumenti giuridici sul trasferimento delle persone condannate, non avendo l’Uruguay aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d’Europa sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. L’Accordo consente che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna a pena o misura privativa della libertà personale inflitta da un giudice in conseguenza della commissione di un reato siano trasferiti nel proprio Paese di origine in vista dell’esecuzione di detta sentenza nel luogo che, in ragione dei rapporti personali e degli interessi di varia natura ivi mantenuti, appaia il più idoneo a favorirne la riabilitazione ed il reinserimento sociale. Conformemente ad altri accordi internazionali stipulati in tale materia, il Trattato prevede quali ulteriori condizioni del trasferimento: che il condannato risulti, al momento della richiesta, cittadino dello Stato di Esecuzione o soggetto ivi legalmente e stabilmente residente; che la sentenza di condanna sia passata in giudicato; che l’entità della pena ancora da espiare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali); che il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione. È stata inoltre concordata una disciplina particolarmente analitica della documentazione e delle informazioni che debbono accompagnare la richiesta di trasferimento, da fornirsi, a seconda dei casi, ad opera dello Stato di Condanna ovvero dello Stato di Esecuzione. Per valutare il trasferimento, le autorità di ciascuno Stato dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti penali e procedimenti pendenti a carico della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, i rapporti socio-familiari dalla stessa mantenuti con l’ambiente di origine e le sue condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e agli interessi di ciascuno Stato. Il relatore auspica quindi una rapida approvazione del disegno di legge, che “concorrerà a rafforzare le eccellenti relazioni tra il nostro Paese e l’Uruguay, basate sui fortissimi vincoli storici, culturali e sulla presenza di una vasta collettività italiana e di origine italiana, particolarmente numerosa e influente”.
Concorda con le considerazioni del relatore anche la vice ministro degli Esteri Marina Sereni, che sottolinea come il rafforzamento delle relazioni con l’Uruguay si inserisce nella più ampia strategia di consolidamento del rapporto bilaterale con l’America Latina, che vedrà un passaggio importante nello svolgimento della X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, prevista a Roma il 25 e 26 ottobre 2021, per la quale è confermata la partecipazione del ministro degli esteri uruguaiano Francisco Carlos Bustillo. Il seguito dell’esame viene quindi rinviato ad altra seduta. (Inform)






























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