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Farnesina: aggiornamenti sul rientro dei cittadini dall’estero


Una nuova Ordinanza pubblicata ieri dal Ministro della Salute ha introdotto delle novità nelle misure previste dal governo italiano per affrontare l’emergenza sanitaria causata da COVID-19. Tali misure riguardano anche i cittadini italiani che rientrino in Italia, come spiega la Farnesina nel suo consueto focus di aggiornamento.

“Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario”, ricorda il Ministero degli Affari Esteri. “In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso in Italia o per il rientro nel nostro Paese da una destinazione estera, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, con alcune possibili differenze dovute alle diverse normative locali, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali del Paese in cui ci si trova e che, a tutela della salute pubblica, potranno far rientro in Italia al termine del periodo di isolamento previsto. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19”.

Quanto alla nuova Ordinanza, questa ha prorogato “fino al 30 giugno 2022 la validità delle regole specifiche per i “Corridoi turistici Covid-free”, che si applicano anche verso Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese. Inoltre a partire dal 1 febbraio 2022 le misure di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 14 dicembre 2021 (relative ai Paesi dell’Elenco C) cessano di applicarsi. Dal 1 febbraio, quindi, gli ingressi dai Paesi dell’elenco C potranno avvenire con l’esibizione di una qualsiasi delle certificazioni verdi (certificato vaccinale, certificato di guarigione oppure tampone) e non più del cosiddetto green pass rafforzato”. Inoltre “viene abrogato il regime degli ingressi da Sud Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021. A questi Paesi si applica pertanto il regime previsto per gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, come disciplinato dalle ordinanze del Ministro della Salute 22 ottobre 2021 e 14 dicembre 2021”.

Di seguito tutte le indicazioni e le raccomandazioni della Farnesina.

“Con questa circolare il Ministero della salute ha fornito una serie di chiarimenti in relazione all’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021. In particolare,

• per quanto riguarda i transiti aerei: si precisa che tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenienza, non lasciano l’area transiti degli aeroporti, o non soggiornano nel nostro Paese, ma utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri, devono presentare all’atto dell’imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo la disciplina prevista dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre 2021;

• per quanto riguarda i transiti marittimi o terrestri (pullman o treno), valgono le stesse regole indicate per i transiti aerei, ovvero, la presentazione all’atto dell’imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone;

• i soggetti che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi confinanti attraverso mezzo privato, per imbarcarsi su un volo o una nave/traghetto in uno scalo italiano con destinazione un Paese estero e permangono in territorio italiano per meno di 36 ore sono tenuti a seguire le regole del Paese di destinazione e, pertanto, esonerati dall’effettuazione del tampone in virtù della deroga che prevede che chi transita in territorio italiano con mezzo privato per meno di 36 ore è esonerato dall’effettuazione del tampone e della quarantena laddove previsti. Tale deroga è applicabile esclusivamente se si utilizza il mezzo privato per raggiungere il porto, l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale;

• si chiarisce che le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono l’obbligatorietà del green pass rafforzato all’accesso ai mezzi di trasporto indicati all’art. 9-quarter, del decreto-legge n.52 del 2021, più precisamente, al comma 1 lett. a) “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone” non si applicano ai servizi di trasporto internazionali. Pertanto, le norme transfrontaliere per l’ingresso in Italia in vigore restano quelle previste dalla Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, viceversa valgono quelle del Paese di destinazione per i passeggeri in uscita.

Dal 16 dicembre e fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, con questa Ordinanza del Ministro della Salute è stato disposto che chi fa ingresso in Italia provenendo dai Paesi inclusi nell’Elenco C dell’Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 48 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo. In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione, e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

È stata anche aggiornata la lista dei Paesi inclusi nell’elenco D dell’Allegato 20. Chi proviene da questi Paesi deve: compilare il Passenger Locator Form, presentare la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (o certificazione equipollente) ed effettuare un test (molecolare nelle 72 ore antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, oppure antigenico nelle 24 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale) con esito negativo. Il termine del test molecolare è ridotto a 48 ore per gli ingressi da Regno Unito. In caso di mancata presentazione della certificazione verde Covid-19 di vaccinazione (solo da USA, Canada e Giappone si può presentare la certificazione di guarigione in alternativa alla vaccinazione), e fermo restando l’obbligo del test sopra citato, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (molecolare o antigenico).

Il regime degli ingressi da Sud Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 novembre 2021, viene inoltre prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.

Si tratta, in particolare, di: vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare); Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca; R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca; Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.

A seguito di tale riconoscimento:

– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;

– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata”. (aise)

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