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Cittadinanza: la Commissione Affari Costituzionali adotta il testo base


Nella seduta di ieri, la Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato il testo base proposto dal relatore Giuseppe Brescia per la riforma della legge sulla cittadinanza. Prosegue dunque l’esame delle diverse proposte di legge, presentate da parlamentari di tutti gli schieramenti, tra cui molte dagli eletti all’estero: oltre a quelle incardinate nella scorsa seduta, ieri sono state abbinate anche le proposte di Francesca La Marca (Pd) ed Eugenio Sangregorio (Usei) sul riacquisto per le donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e discendenti. Quando sarà assegnato alla Commissione, sarà abbinato anche il testo presentato da Ungaro (Iv).

Come spiegato dal relatore la scorsa settimana, nel testo non c’è lo ius soli ma si prevede lo ius scholae. Ipotesi, questa, accolta con favore da tutti i partiti tranne Fratelli d’Italia, che infatti ha votato contro l’adozione del testo base; astenuti Coraggio Italia, secondo cui al termine del percorso formativo ci dovrebbe essere un esame e il Gruppo Alternativa perché il testo è “sbilanciato e lacunoso”.

A favore Elisa Siragusa (Ev-Ve), deputata eletta all’estero, tornata a ribadire “l’opportunità di affrontare anche il tema della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in ordine al quale occorrono norme più restrittive, al fine di evitare che ottengano la cittadinanza, in virtù della discendenza da lontani avi italiani, persone che non hanno alcun legame con il nostro Paese”.

Appunto accolto da Brescia, secondo cui “tale tema potrà senz'altro costituire oggetto di esame da parte della Commissione”.

La commissione ha quindi approvato il testo base.

Questo il testo.

Art. 1.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

Art. 23-bis.

1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Art. 2.

(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni”. (aise)

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