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Referendum 12 giugno: entro il 17 aprile la scelta dell’opzione per chi è all’estero


Con decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 07/04/2022, è stata fissata al 12 giugno 2022 la data dei referendum abrogativi sulla giustizia ex art. 75 della Costituzione.

Al voto, che è un diritto tutelato dalla Costituzione Italiana, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, possono partecipare votando per corrispondenza anche i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali. A tal fine, gli stessi connazionali all’estero sono invitati a controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il Consolato di appartenenza.

Per gli elettori residenti all’estero e iscritti all’AIRE è possibile, in alternativa, scegliere di votare in Italia presso il proprio Comune di iscrizione elettorale, comunicando per iscritto la propria scelta (“opzione”) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria. L’opzione dovrà in ogni caso pervenire all’Ufficio consolare non oltre i dieci giorni successivi a quello dell’indizione delle votazioni, ovvero entro il giorno 17/04/2022. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e, per essere valida, deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per la stessa comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o da quello del proprio Ufficio consolare.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica. (aise)

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